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Art. 54 Aree d’atterraggio in montagna 99
1 Le aree d’atterraggio situate a un’altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a scopo d’istruzione, d’esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal DATEC, d’intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti.100 2 Prima di designare tali aree, occorre consultare la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, il Club alpino svizzero e gli enti turistici interessati. 3 Il numero massimo delle aree d’atterraggio in montagna è fissato a 40.101 99 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339). 100Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4423). |