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Art. 58b Competenze 107
1 L’UFAC è responsabile della gestione dell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati e della banca dati degli ostacoli alla navigazione aerea. 2 I dati del terreno sono rilevati, aggiornati e amministrati dall’Ufficio federale di topografia. 3 L’UFAC può prendere accordi con autorità estere in merito al rilevamento e alla misurazione del terreno e degli ostacoli alla navigazione aerea, nonché all’aggiornamento e all’amministrazione dei relativi dati. L’Ufficio federale di topografia viene coinvolto nelle trattative sugli accordi. 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |