|
Art. 59 Servizi di contatto cantonali 108
I Cantoni designano servizi di contatto che forniscono supporto all’UFAC per il rilevamento e l’esame dei dati sugli ostacoli alla navigazione aerea. 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |