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Art. 59a Esonero dall’obbligo di misurazione 109
I proprietari di ostacoli alla navigazione aerea con un’altezza compresa tra 25 m e 100 m non devono eseguire nessuna misurazione. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 65 capoverso 1 lettera b. 109 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |