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Art. 68 Rimozione di ostacoli alla navigazione aerea e relativa notifica 125
1 Gli ostacoli che non sono più necessari vanno rimossi entro un anno dalla disattivazione e la rimozione deve essere notificata dal proprietario per scritto all’UFAC o attraverso l’interfaccia nazionale di registrazione dei dati. 2 Gli ostacoli eretti per un periodo determinato vanno rimossi entro il termine prescritto e la rimozione va notificata all’UFAC. 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |