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Art. 72 Piano delle zone di sicurezza 129
1 La zona di sicurezza dev’essere rappresentata in un piano di zona che indichi le limitazioni della proprietà secondo il tipo, la superficie e l’altezza. 2 Per stabilire le zone di sicurezza sono determinanti, fatta eccezione per gli impianti della navigazione aerea, almeno le superfici protette del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli. 3 Il piano delle zone di sicurezza mostra in particolare:
129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |