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Art. 73 Procedura 130
1 Il piano delle zone di sicurezza deve essere pubblicato dal Cantone interessato ed è depositato pubblicamente nei Comuni con un termine di opposizione di 30 giorni:
2 Le opposizioni devono essere presentate al Cantone, il quale conduce le procedure di opposizione. Se non è possibile un’intesa, la decisione spetta al DATEC. 3 I piani delle zone di sicurezza approvati entrano in vigore non appena pubblicati negli organi ufficiali cantonali. 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |