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Art. 74a Disposizioni transitorie 134
1 Le procedure di autorizzazione, approvazione e concessione pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto. 2 In occasione del primo rinnovo della concessione d’esercizio degli aeroporti nazionali (Ginevra e Zurigo) nel 2001 devono essere riesaminati tutti i disciplinamenti del regolamento d’esercizio. Dev’essere effettuato uno studio d’impatto sull’ambiente. 134 Introdotto dal n. II 6 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). |