Art. 74b Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2008 135
1 Gli aerodromi di Zurigo, Ginevra, Berna, San Gallo-Altenrhein, Sion e Lugano devono soddisfare le condizioni di cui al punto 1.4 dell’allegato 14 OACI136 al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Gli altri aeroporti devono soddisfare tali condizioni al più tardi entro il 31 dicembre 2012. 2 L’obbligo di notifica e di misurazione cui sono soggetti gli esercenti di aerodromi IFR conformemente all’articolo 62b vale per l’Area 4 secondo l’allegato 15 OACI dal 1° novembre 2008 e, per l’Area 3, dal 1° novembre 2010. 3 Dal 1° novembre 2008, i proprietari di ostacoli alla navigazione aerea situati su tutto il territorio della Confederazione Svizzera (Area 1 secondo l’allegato 15 OACI) possono essere obbligati ad effettuarne la misurazione. In corrispondenza delle TMA o in un raggio di 45 km intorno agli aerodromi IFR (Area 2 secondo l’allegato 15 OACI), la misurazione può essere disposta dal 1° novembre 2010. 4 L’obbligo di misurazione di cui all’articolo 66b, a cui è soggetto l’esercente dell’aerodromo per la costruzione e la modifica di ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze delle piste di decollo/atterraggio e di rullaggio (Area 3 secondo l’allegato 15 OACI), vale dal 1° novembre 2010. Gli ostacoli eretti prima di tale data devono essere misurati secondo le nuove esigenze entro la data medesima. 135 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). |