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Art. 74d Disposizione transitoria della modifica del 21 ottobre 2015 138
Le autorità competenti emanano, entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 ottobre 2015, le decisioni necessarie affinché la limitazione del numero delle aree d’atterraggio in montagna (art. 54 cpv. 3) possa essere rispettata. 138 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4423). |