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Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea
1 Per ciascuna modifica edilizia e d’esercizio dell’aerodromo l’UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione.21 2 L’UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell’articolo 3 e se sono garantite procedure d’esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l’assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP)22.23 21 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). 22 Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch > Services > Aeronautical information management. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |