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Art. 9a Obbligo di rilevazione e di fornitura dei dati 24
1 L’esercente dell’aerodromo rileva e trasmette all’UFAC i dati relativi all’esercizio necessari per lo svolgimento dell’attività di vigilanza. Fra essi figurano in particolare i dati necessari a fini di protezione dell’ambiente e statistici. 2 L’UFAC disciplina, attraverso direttive, i dettagli, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati da fornire. 24 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). |