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Ordinanza
concernente il sistema d’informazione sull’ammissione
alla circolazione
(OSIAC)

Art. 15 Trasmissione di dati

La tra­smis­sio­ne di da­ti al SIAC de­ve av­ve­ni­re at­tra­ver­so le in­ter­fac­ce e le pro­ce­du­re per il con­fron­to dei da­ti de­fi­ni­te dall’USTRA.