Ordinanza
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Art. 28 Conservazione e distruzione dei dati
1 I dati dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 devono essere conservati almeno cinque anni. 2 Essi possono essere conservati al massimo per la durata sottoindicata:
3 I dati di cui all’articolo 17 capoverso 2 devono essere conservati dal servizio responsabile dell’acquisizione per 20 anni dopo la liquidazione. 4 I dati anonimizzati possono essere conservati oltre i limiti di cui al capoverso 2. 5 Se l’UFAG non è competente per l’archiviazione dei dati, prima di distruggerli deve offrirli all’Archivio federale. |