Ordinanza
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Art. 3 Acquisizione dei dati
1 I Cantoni acquisiscono i dati. 2 Essi possono delegare l’acquisizione dei dati ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita. 3 Essi acquisiscono i dati secondo le seguenti tempistiche:
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