Ordinanza
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Art. 31 Disposizioni transitorie
1 Per il 2014 il termine per la fornitura dei dati di cui all’articolo 4 lettera b numero 1 è il 30 settembre 2014. 2 I dati di cui all’articolo 11 capoversi 2 e 3 devono essere acquisiti dal momento della realizzazione dei modelli di geodati da parte del rispettivo Cantone conformemente all’ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI)38 sulla geoinformazione, ma al più tardi entro il 1° giugno 2017. 38 RS 510.620 |