Ordinanza
|
Art. 8 Termini per la registrazione dei dati
1 I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:
2 Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all’articolo 6 lettere d ed e entro il 31 gennaio dell’anno seguente.13 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157). |