|
Art. 2 Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione e rete integrata di sistemi d’informazione 8
2 La rete integrata di sistemi d’informazione di cui all’articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d’informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest’ultimi e i sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.9 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). 9 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). |