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Art. 2a Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa 10
(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM) Per i sistemi d’informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa, il detentore delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati è di volta in volta l’unità amministrativa indicata nell’allegato 1. 10 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). |