Art. 3 Ripartizione dei costi
1 Fatto salvo il capoverso 3, la Confederazione assume i costi:13
2 Fatto salvo il capoverso 3, i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall’utilizzazione e dall’ampliamento del PISA.15 3 I costi relativi alla parte del PISA che serve alla tenuta dei controlli relativi alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assunti conformemente alla LPPC.16 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035). 16 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035). |