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Art. 33 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa comunica su richiesta i dati dell’IPont ai comandi competenti per l’ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento. 2 Esso può rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo. |