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Art. 57a Scopo e organo responsabile 67
1 Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l’istruzione o un impiego. 2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il MDS. 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). |