Art. 7 Raccolta dei dati
L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso: - a.
- le persone soggette all’obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;
- b.
- le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;
- c.
- i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;
- d.
- i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari;
- e.
- i medici impiegati, i medici delle piazze d’armi e i medici specialisti delle piazze d’armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari;
- f.
- i medici civili che hanno in cura persone soggette all’obbligo di leva, persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;
- g.
- l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)30 e i medici di fiducia a cui quest’ultimo si è rivolto;
- h.
- l’assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- i.
- l’Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- j. 31
- il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;
- k.32
- i servizi e le persone di cui all’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale o dell’arma in prestito.
30 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 31 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). 32 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
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