Art. 72gdecies Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSA agli organi e alle persone seguenti: - a.
- ai collaboratori dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b.
- agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
- c.
- ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori.
- 2 Ai fini dell’adempimento di compiti legali o contrattuali, l’Aggruppamento Difesa comunica:
- a.
- tutti i dati personali contenuti nel PSA, a eccezione dei dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni secondo l’allegato 35cbis numeri 2.2, 2.3 e 8.3: al PSN, in forma invariata, tramite un’interfaccia;
- b.
- i dati relativi alla gestione del tempo secondo l’allegato 35cbis numeri 2.2 e 8.3: al SIGDP.
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