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Ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (OSIM)1
del 16 dicembre 2009 (Stato 1° aprile 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 2Principi del trattamento di dati e rete integrata di sistemi d’informazione 8
1 Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:
a.
al trattamento di dati ai sensi della presente ordinanza;
b.
ai sistemi d’informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.
2 I dati contenuti nell’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 19 ottobre 20169 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM) possono essere raccolti attingendo all’archivio centralizzato delle identità per essere trattati nei sistemi d’informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza.
3 La rete integrata di sistemi d’informazione secondo l’articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d’informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest’ultimi e i sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).