(art. 186 cpv. 1 lett. a ed e LSIM)
Prima di affidare il trattamento dei dati a un responsabile del trattamento che non è un’unità amministrativa della Confederazione, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati conclude con esso un accordo scritto nel quale sono definite almeno le attività legate al trattamento dei dati da affidare e con cui il responsabile del trattamento si impegna a:
- a.
- effettuare soltanto i trattamenti che l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato avrebbe il diritto di effettuare;
- b.
- rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati in particolare della LSIM e della presente ordinanza;
- c.
- trattare i dati esclusivamente in Svizzera qualora non siano adempiute le condizioni previste dal diritto svizzero per la comunicazione dei dati all’estero;
- d.
- comunicare i dati a terzi che non sono collaboratori del responsabile del trattamento solo se l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato:
- 1.
- ha prestato il suo consenso scritto in precedenza, e
- 2.
- ha concluso anche con il terzo un accordo scritto recante i contenuti minimi indicati nel presente articolo;
- e.
- proteggere i dati dall’accesso di persone non autorizzate e dal trattamento indebito adottando provvedimenti tecnici e organizzativi idonei e informare l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato in merito ai provvedimenti adottati;
- f.
- comunicare il più rapidamente possibile una violazione della sicurezza dei dati all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- g.
- comunicare il più rapidamente possibile una violazione dei suoi obblighi di cui al presente articolo all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- h.
- attuare senza indugio le istruzioni fornite dall’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni, per rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati o per quanto riguarda le attività di trattamento dei dati;
- i.
- consentire in qualsiasi momento all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato di consultare tutti i dati trattati per suo conto e trasmetterle i dati su sua richiesta nella forma richiesta;
- j.
- tenere un registro delle proprie attività di trattamento e stabilire un regolamento sul trattamento;
- k.
- verbalizzare i propri trattamenti dei dati conformemente all’articolo 2c;
- l.
- sottoporre se stesso e i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati a un controllo di sicurezza presso gli organi federali competenti al riguardo, qualora l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato lo richieda;
- m.
- astenersi dal trattamento dei dati qualora l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato esprima dubbi legati alla sicurezza o lo richieda per altri motivi;
- n.
- comunicare i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato su richiesta di quest’ultima fornendo nomi e dati di contatto;
- o.
- consegnare i dati all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato dopo la conclusione del mandato e successivamente distruggerli nonché confermare per iscritto l’avvenuta distruzione all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- p.
- pagare una multa convenzionale determinata dall’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato e il cui importo deve essere indicato nell’accordo, se il responsabile del trattamento non rispetta gli impegni contrattuali o le prescrizioni in materia di protezione dei dati.
11 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).