1 L’Aggruppamento Difesa25, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all’articolo 15 LSIM.26
1bis In quanto organo competente dell’amministrazione militare secondo l’articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 199727 sulle armi (LArm), l’Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un’interfaccia, a partire dal Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).28
2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.29
3 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 LM, gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all’attenzione dell’Aggruppamento Difesa:30
- a.31
- alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l’anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, luogo d’origine e numero AVS;
- b.
- il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione;
- c.
- il cambiamento dell’indirizzo di residenza all’interno del Comune;
- d.32
- l’acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare;
- e.
- i cambiamenti di cognome;
- f.
- i cambiamenti di cittadinanza;
- g.
- il decesso;
- h.33
- ...
4 Le rappresentanze svizzere all’estero notificano all’Aggruppamento Difesa:
- a.
- le persone all’estero soggette all’obbligo di leva;
- b.
- il decesso all’estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all’obbligo militare.
5 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
6 Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all’obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un’esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d’istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell’esame dei motivi d’impedimento per la consegna34 dell’arma personale.35
7 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio dell’uditore in capo notifica all’Aggruppamento Difesa:
- a.
- le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;
- b.
- le decisioni di desistenza passate in giudicato;
- c.
- le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato;
- d.
- le revoche di sentenze contumaciali;
- e.
- le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.
8 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio all’Aggruppamento Difesa:
- a.
- le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà;
- b.
- la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
- c.
- la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un’altra misura analoga e l’esecuzione di una pena residua.
9 Le istituzioni incaricate dell’esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa l’entrata e l’uscita di una persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare.
25 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
26 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).
27 RS 514.54
28 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
29 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
32 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
33 Abrogata dal n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
34 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).