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Ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (OSIM)1
del 16 dicembre 2009 (Stato 1° aprile 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 74Mezzi di sorveglianza autorizzati
1 L’esercito e l’amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.
2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all’articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall’Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.
3 Una volta all’anno, l’Aggruppamento Difesa fa sommariamente rapporto al DDPS, all’attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito:142