Ordinanza
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Art. 2 Principi del trattamento di dati e rete integrata di sistemi d’informazione 9
1 Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:
2 I dati contenuti nell’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 19 ottobre 201610 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM) possono essere raccolti attingendo all’archivio centralizzato delle identità per essere trattati nei sistemi d’informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza. 3 La rete integrata di sistemi d’informazione secondo l’articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d’informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest’ultimi e i sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). |