Ordinanza
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Art. 2b Raggruppamento tecnico dei sistemi d’informazione 13
(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)14 Più sistemi d’informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:
13 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). 15 Abrogate dal n. II dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 133). |