Ordinanza
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Art. 2c Verbalizzazione 16
(art. 186 cpv. 1 lett. e LSIM) 1 In caso di trattamento automatizzato di dati in un sistema d’informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati e i responsabili del trattamento da questa impiegati verbalizzano:
2 I dati necessari per la verbalizzazione delle identità secondo il capoverso 1 lettere c e d sono raccolti:
3 Se non è possibile accertare e verbalizzare l’identità di una persona secondo il capoverso 1 lettere c o d, adottando provvedimenti tecnici e organizzativi occorre garantire che questa persona non possa trattare i dati. 4 I verbali possono essere resi accessibili esclusivamente agli organi incaricati e alle persone incaricate di verificare l’applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati. Possono essere utilizzati soltanto a tale fine. 5 Sono conservati separatamente dal relativo sistema d’informazione. 6 Sono conservati per un anno. 16 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133). |