(art. 186 cpv. 1 lett. e LSIM)
1 In caso di trattamento automatizzato di dati in un sistema d’informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati e i responsabili del trattamento da questa impiegati verbalizzano:
- a.
- i seguenti tipi di trattamento:
- 1.
- la registrazione,
- 2.
- la modificazione,
- 3.
- la lettura, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato al pubblico,
- 4.
- la comunicazione, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato al pubblico,
- 5.
- la cancellazione,
- 6.
- la distruzione;
- b.
- i dati interessati dal trattamento, ma non il loro contenuto;
- c.
- l’identità della persona che ha effettuato il trattamento;
- d.
- l’identità del destinatario di dati comunicati;
- e.
- il momento del trattamento.
2 I dati necessari per la verbalizzazione delle identità secondo il capoverso 1 lettere c e d sono raccolti:
- a.
- presso la persona interessata o le persone di referenza indicate da quest’ultima;
- b.
- presso gli organi superiori e i superiori della persona interessata;
- c.
- dai sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM o nella presente ordinanza o da altri sistemi d’informazione gestiti dal DDPS o da unità amministrative ad esso subordinate;
- d.
- presso gli organi e le persone per conto delle quali è svolta l’operazione di trattamento da verbalizzare o dai sistemi d’informazione gestiti da questi ultimi.
3 Se non è possibile accertare e verbalizzare l’identità di una persona secondo il capoverso 1 lettere c o d, adottando provvedimenti tecnici e organizzativi occorre garantire che questa persona non possa trattare i dati.
4 I verbali possono essere resi accessibili esclusivamente agli organi incaricati e alle persone incaricate di verificare l’applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati. Possono essere utilizzati soltanto a tale fine.
5 Sono conservati separatamente dal relativo sistema d’informazione.
6 Sono conservati per un anno.
16 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).