Ordinanza
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Art. 4 Dati 25
(art. 14 LSIM) 1 I dati26 contenuti nel PISA sono indicati nell’allegato 1a. 2 I dati secondo l’allegato 1a numeri 1.10 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.27 3 Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati. 4 L’Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell’allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno:
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). 26 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). |