Ordinanza
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Art. 77b Disposizione transitoria della modifica del 3 marzo 2023 150
Fino al 31 agosto 2026 la verbalizzazione secondo l’articolo 2c deve essere effettuata solo se tecnicamente possibile. In seguito, per sistemi d’informazione esistenti deve essere svolta solo quando termina il loro ciclo di vita. 150 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133). |