Ordinanza
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Art. 43 Diritti d’accesso
1 I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 53 capoversi 3 e 4 LAIn. 2 Le autorità e gli uffici di cui all’allegato 3 OAIn13 hanno accesso a PES per gli scopi ivi indicati e alle condizioni ivi stabilite. 3 Il SIC può concedere a servizi privati nonché ad autorità di sicurezza e di polizia estere, in caso di eventi che comportano un incremento della minaccia per la sicurezza, un accesso a PES limitato nel tempo e nei contenuti, se tali servizi e autorità:
4 Può esigere che le autorità e gli uffici di cui al capoverso 2 lo informino sull’utilizzazione dei dati. 5 I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 6. 13 RS 121.1 |