Ordinanza
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Art. 5 Concessione e revoca dei diritti d’accesso
1 I diritti d’accesso a un sistema d’informazione o di memorizzazione del SIC sono accordati unicamente su richiesta e con riferimento alla singola persona. Per PES i diritti d’accesso possono essere accordati in base alla funzione. 2 Nella richiesta devono risultare evidenti il nesso con uno scopo d’utilizzazione sancito nella LAIn nonché le generalità e la funzione del richiedente. 3 Il SIC esegue un controllo formale della richiesta e accorda i diritti d’accesso. 4 Può revocare i diritti d’accesso che non sono stati utilizzati per oltre sei mesi. 5 È competente per l’esecuzione dei diritti d’accesso ai sistemi d’informazione e di memorizzazione che gestisce. |