Ordinanza
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Art. 73 Disposizione transitoria concernente la durata di conservazione
Le durate di conservazione dei dati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 decorrono dal momento della loro registrazione originaria nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 dell’ordinanza dell’8 ottobre 201427 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione. |