1 Gli uffici doganali (uffici doganali del servizio civile, uffici di servizio del Corpo delle guardie di confine) possono trattare i dati di un incarto che hanno aperto essi stessi, finché ne sono competenti.
2 Se la competenza per il trattamento dell’incarto è passata a un’istanza superiore, gli uffici doganali, ai fini dell’accertamento e del perseguimento di reati nell’ambito di competenza dell’UDSC (art. 4 lett. a), possono consultare i dati di cui all’articolo 5 lettere a, b, d–f, j e m sulla base dei dati personali (cognome, cognome e nome, cognome e data di nascita o cognome e nome e data di nascita), della targa di controllo o del numero d’incarto.
3 Negli incarti che non hanno aperto essi stessi, gli uffici doganali, ai fini dell’accertamento e del perseguimento di reati nell’ambito di competenza dell’UDSC (art. 4 lett. a), possono consultare i dati di cui all’articolo 5 lettere a, b, d–f e m sulla base dei dati personali (cognome, cognome e nome, cognome e data di nascita o cognome e nome e data di nascita) o della targa di controllo.
4 Gli uffici doganali possono consultare i dati:
- a.
- in caso di procedimenti penali con abbandono del procedimento o assoluzione: al massimo per due anni dalla conclusione del procedimento;
- b.
- in caso di procedimenti penali con condanna a una multa fino a 500 franchi: al massimo per due anni dalla conclusione del procedimento;
- c.
- in caso di procedimenti penali con condanna a una multa superiore a 500 franchi o a pena detentiva: al massimo per cinque anni dalla conclusione del procedimento.