Ordinanza
sul sistema d’informazione in materia penale
dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
(OSIP-UDSC)1

del 20 settembre 2013 (Stato 1° gennaio 2022)

1 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 2 Autorità responsabile

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la do­ga­na e del­la si­cu­rez­za dei con­fi­ni (UD­SC) è re­spon­sa­bi­le del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne.

2 Su man­da­to dell’UD­SC, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’in­for­ma­ti­ca e del­la te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne (UFIT) è re­spon­sa­bi­le dell’at­tua­zio­ne tec­ni­ca e dell’eser­ci­zio.

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