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Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo)
del 12 ottobre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 19
L’accesso al sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping è concesso ai collaboratori dell’agenzia nazionale antidoping dei settori Controlli, Indagini, Scienza, Prevenzione, Diritto, Direzione, Commissione medica, Commissione legale e Servizi centrali, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti.