Ordinanza
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Art. 12 Valutazione
1 L’USTRA può valutare i dati per gli scopi di cui all’articolo 2 capoverso 3 oppure metterli a disposizione di terzi affinché effettuino valutazioni per questi scopi. 2 Il Centro danni DDPS può valutare i dati per gli scopi di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettere b e d. 3 I Cantoni possono valutare i dati di cui all’articolo 11 capoverso 3. |