Ordinanza
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Art. 17 Comunicazione dei dati
1 Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l’USTRA mette a disposizione dell’UST e dell’Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni i dati, in forma anonimizzata, di cui detti uffici necessitano per adempiere i loro compiti legali. 2 L’USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati dati anonimizzati per valutazioni proprie. A tale scopo stipula convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati. Queste ultime possono prevedere autorizzazioni di accesso al sistema di valutazione. 3 I dati annuali anonimizzati sono messi a disposizione di terzi soltanto dopo la pubblicazione nella statistica degli incidenti stradali. 4 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat e dall’ordinanza del 30 giugno 199310 sulle rilevazioni statistiche. |