Ordinanza
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Art. 5 Registrazione dei dati
1 Gli organi di polizia e il Centro danni DDPS registrano direttamente nel sistema di rilevazione o trasmettono allo stesso i dati di cui all’articolo 4 lettere a–d concernenti tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia o dalla polizia militare. 2 Registrano o trasmettono i dati regolarmente, in ogni caso entro:
3 I dati relativi agli incidenti di un determinato anno possono essere rettificati o completati dopo il 20 febbraio dell’anno successivo soltanto d’intesa con l’USTRA. |