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Ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali (OSIStr)
del 30 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 8Diritto di informazione e di rettifica
1 Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all’autorità competente per la registrazione dei dati di cui all’articolo 5.
2 Fatto salvo il diritto procedurale cantonale, l’autorità competente comunica i dati in questione integralmente, gratuitamente e di norma per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni.
3 Chiunque può chiedere che i dati inesatti concernenti la propria persona siano rettificati o distrutti.