Ordinanza
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Art. 9 Distruzione e archiviazione dei dati
1 I dati vengono distrutti nel sistema di rilevazione entro dieci anni dalla data dell’incidente cui si riferiscono. 2 I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall’USTRA all’Archivio federale a fini di archiviazione. |