Ordinanza
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Art. 10 Protezione delle acque superficiali
1 Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se:10
1bis Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell’andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.11 2 Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere risanato se:
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20122905). 11 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20122905). |