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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017)
Art. 10Protezione delle acque superficiali
1 Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se:10
a.
nell’eluito del materiale del sito, che può influire su acque superficiali, si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1; oppure
b.
nelle acque che pervengono in acque superficiali, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1.
1bis Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell’andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.11
2 Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere risanato se:
a.
nelle acque che pervengono in acque superficiali, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito supera di dieci volte uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1; oppure
b.
deve essere sorvegliato giusta il capoverso 1 lettera a e, a causa di un’insufficiente ritenzione o degradazione delle sostanze provenienti dal sito, sussiste un pericolo concreto di inquinamento delle acque superficiali.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20122905).
11 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 20122905).