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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017)
Art. 15Obiettivi e urgenza del risanamento
1 L’obiettivo del risanamento è l’eliminazione degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento giusta gli articoli 9–12.
2 Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque sotterranee si deroga all’obiettivo se:
a.
in tal modo il carico per l’ambiente risulta complessivamente inferiore;
b.
altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e
è assicurata l’utilizzabilità delle acque sotterranee che si trovano nel settore di protezione delle acque Au oppure se le acque superficiali, che si trovano in collegamento con acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au, soddisfano le esigenze della legislazione sulla protezione delle acque in merito alla qualità delle acque;
3 Nel caso di un risanamento ai fini della protezione delle acque superficiali si può derogare all’obiettivo se:
a.
in tal modo il carico per l’ambiente risulta complessivamente inferiore;
b.
altrimenti i costi risulterebbero sproporzionati; e
c.
dette acque soddisfano le esigenze della legislazione della protezione delle acque in merito alla qualità dell’acqua.
4 I risanamenti sono particolarmente urgenti se un’attuale utilizzazione è pregiudicata oppure direttamente minacciata.
5 Sulla base dell’indagine dettagliata l’autorità valuta gli obiettivi e l’urgenza del risanamento.
16 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 5 all’O del 28 ott. 1998 sulla protezioen delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19982863).