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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017)
Art. 18Determinazione dei provvedimenti necessari
1 L’autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente:
a.
le ripercussioni dei provvedimenti sull’ambiente;
b.
la loro efficacia a lungo termine;
c.
la minaccia che il sito inquinato rappresenta per l’ambiente prima e dopo il risanamento;
d.
in caso di decontaminazione incompleta, la possibilità di controllare i provvedimenti, la possibilità di colmare le lacune nonché la garanzia di disporre dei mezzi necessari per attuare i provvedimenti previsti;
e.
se sono soddisfatte le condizioni per derogare all’obiettivo del risanamento giusta l’articolo 15 capoversi 2 e 3.
2 Sulla base della valutazione, l’autorità stabilisce in una decisione segnatamente:
a.
gli obiettivi finali del risanamento;
b.
i provvedimenti di risanamento, il controllo dei risultati nonché i termini da rispettare;
c.
ulteriori oneri e condizioni per la protezione dell’ambiente.