Ordinanza
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Art. 19 Controllo dei risultati 20
Chi è tenuto al risanamento deve notificare all’autorità i provvedimenti di risanamento attuati e fornire la prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti. L’autorità si pronuncia in merito. 20 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20084771). |